Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato presso i  cui
uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; 
    Contro  la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,   in   persona   del
presidente  della  regione  pro  tempore  per  la   declaratoria   di
illegittimita'  costituzionale  dell'art.  3  della  legge  regionale
Friuli-Venezia Giulia 13 agosto 2010, n. 14,  come  da  delibera  del
Consiglio dei Ministri in data 7 ottobre 2010. 
    Sul B.U.R. Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2010, n. 32,  S.O.  13
agosto 2010, n. 14, e' stata pubblicata la Legge Regionale 11  agosto
2010  n.  14,  recante  «Norme  per  il  sostegno  all'acquisto   dei
carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione
e di promozione per la  mobilita'  individuale  ecologica  e  il  suo
sviluppo». 
    Il  Governo  ritiene  che  tale  legge  sia   censurabile   nelle
disposizioni contenute nell'art. 3 per  contrasto  con  la  normativa
comunitaria - e  conseguentemente  con  l'art.  117  Cost.  -  ed  in
particolare: 
    a)  con  la  direttiva  2003/967/CE  che  ristruttura  il  quadro
comunitario   per   la   tassazione   dei   prodotti   energetici   e
dell'elettricita'; 
    b) con gli  artt.  107  e  108  del  Trattato  sul  Funzionamento
dell'Unione Europea (TFUE). 
    Propone pertanto  questione  di  legittimita'  costituzionale  ai
sensi dell'art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
La normativa regionale rilevante. 
    L'art. 3 della l.r. Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2010,  n.  14
cosi' dispone: 
        «1. L'Amministrazione regionale e'  autorizzata  a  concedere
contributi sugli acquisti di carburanti per  autotrazione  effettuati
dai soggetti beneficiari cumulativamente sui singoli rifornimenti  di
carburante, sulla base della quantita' acquistata. 
    2. I  contributi  per  l'acquisto  di  benzina  e  gasolio   sono
stabiliti nella misura rispettivamente di 8 centesimi al  litro  e  6
centesimi al litro. 
    3. La misura dei contributi per l'acquisto di benzina  e  gasolio
di cui al comma 2 e' aumentata  rispettivamente  di  5  centesimi  al
litro e 3 centesimi al litro per i beneficiari  residenti  e  per  le
ONLUS  aventi  sede  nei  comuni  montani  o   parzialmente   montani
individuati  come  svantaggiati  o  parzialmente  svantaggiati  dalla
direttiva 1975/273/CEE del Consiglio, del 28  aprile  1975,  relativa
all'elenco comunitario delle  zone  agricole  svantaggiate  ai  sensi
della direttiva 75/268/CEE (Italia), e nei comuni  individuati  dalla
decisione C(2009) 1902/CE del 13 marzo  2009  che  approva  il  DOCUP
Obiettivo 2 2000-2006 e dalla Delib.G.R. 24 aprile 2009, n.  883,  di
presa d'atto di tale decisone. 
    4. La misura dei contributi prevista al comma  2,  per  ulteriori
motivazioni congiunturali ovvero per esigenze di bilancio regionale e
previo parere della Commissione consiliare  competente,  puo'  essere
modificata dalla Giunta regionale, entro il limite di scostamento  di
5 centesimi al litro. La relativa  deliberazione  e'  pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale della Regione. 
    5. I beneficiari hanno diritto ai contributi di cui  al  comma  2
per  ogni  rifornimento  effettuato  con  le  modalita'  elettroniche
stabilite dalla presente legge in tutti i punti vendita  situati  nel
territorio regionale; nel caso in cui il rifornimento sia  effettuato
al di fuori del territorio regionale si applicano i  criteri  di  cui
all'articolo 6. 
    6. Il contributo non e' concesso per il singolo  rifornimento  di
carburante  quando  l'entita'  complessiva  del   beneficio   risulta
inferiore a 1 euro. 
    7. I contributi di cui al presente articolo sono aumentati di  un
incentivo di 5 centesimi al litro qualora  l'autoveicolo  interessato
dal rifornimento sia dotato di almeno un motore a emissioni  zero  in
abbinamento o coordinamento  a  quello  a  propulsione  a  benzina  o
gasolio. 
    8. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i contributi di cui al  comma
2 sono ridotti del 50 per cento per gli autoveicoli diversi da quelli
di cui al comma 7 e con omologazione con codifica ecologica Euro 4  o
inferiore. 
    9. I contributi  di  cui  al  comma  2  non  sono  concessi  agli
autoveicoli acquistati nuovi o usati successivamente  al  1°  gennaio
2015 qualora questi siano diversi da quelli di cui al comma 7  e  con
omologazione con codifica ecologica Euro 4 o inferiore». 
    Il   precedente   art.   2   cosi'   definisce   i    beneficiari
dell'agevolazione: 
    «1. Ai fini della presente legge si intende per: 
        a) beneficiari: 
          1) le persone fisiche residenti nella regione intestatarie,
cointestatarie, titolari di  diritto  di  usufrutto  o  locatarie  in
locazione finanziaria o leasing dei mezzi autorizzati  a  beneficiare
della contribuzione per l'acquisto dei carburanti  per  autotrazione,
intendendo con tale termine i  carburanti  utilizzati  per  rifornire
veicoli e motoveicoli; 
          2) i soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento
di mezzi intestati alle  organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
sociale (ONLUS) di cui all'articolo  10  del  decreto  legislativo  4
dicembre 1997, n. 460 (Riordino  della  disciplina  tributaria  degli
enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale), ammesse a beneficiare della  contribuzione  per  l'acquisto
dei carburanti per autotrazione; [ ...]». 
    Nei successivi articoli da 5 a 10 sono previste le  modalita'  di
erogazione del contributo ed il successivo rimborso  da  parte  della
Regione. 
    In  particolare  in  base  all'art.  5  comma  5  «Il  contributo
calcolato, ove non trovi applicazione quanto  previsto  dall'articolo
3,  comma  6,   e'   erogato   direttamente   dal   gestore   tramite
corrispondente riduzione del prezzo dovuto per il carburante», mentre
il successivo art. 10, comma 1 prevede che «Le  Camere  di  commercio
rimborsano  ai  gestori  i  contributi  sull'acquisto  di  carburante
erogati ai beneficiari, di norma con cadenza settimanale». 
1) Violazione della direttiva 2003/96/CE e  dell'art.  117,  comma  1
Cost. 
    Il rimborso di una parte del  prezzo  del  carburante  effettuato
dalla Regione  tramite  la  Camera  di  Commercio  ai  gestori  degli
impianti (i quali, in pratica, erogano il carburante a prezzo ridotto
ai residenti in Regione),  configura  nella  sostanza  una  riduzione
indiretta dell'accisa gravante sui carburanti e, conseguentemente, si
pone in contrasto con la direttiva 2003/96/CE recante «Direttiva  del
Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei
prodotti energetici e dell'elettricita'». 
    In particolare la direttiva, pur prevedendo la  possibilita'  che
le accise abbiano aliquote differenti nei diversi Paesi, non consente
una differenziazione limitata a base regionale. 
    Infatti le riduzioni consentite all'interno degli Stati (cfr.  ad
esempio gli articoli 5 e 15) riguardano le diverse utilizzazioni  del
carburante ovvero le modalita' di produzione dell'energia, mentre non
viene  prevista  alcuna  possibilita'  di  una  differenziazione   di
aliquote tra le varie regioni di uno Stato. 
    Una simile possibilita' e' solo  consentita  dall'art.  19  della
direttiva, in forza del quale  «1.  Oltre  a  quanto  disposto  dagli
articoli che precedono, in particolare gli articoli 5, 15  e  17,  il
Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della  Commissione,
puo' autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni  o
riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche. 
    Lo Stato membro, che intenda adottare un provvedimento di  questo
tipo, ne da' comunicazione alla Commissione, fornendole inoltre tutte
le informazioni pertinenti o necessarie. 
    La Commissione esamina la richiesta, tenendo conto, tra  l'altro,
di considerazioni attinenti al  corretto  funzionamento  del  mercato
interno, della necessita' di garantire una concorrenza leale e  delle
politiche comunitarie in materia di ambiente, di sanita', di  energia
e di trasporti. 
    Entro  tre  mesi  dalla  ricezione  di  tutte  le  pertinenti   e
necessarie informazioni, la  Commissione  presenta  una  proposta  di
autorizzazione  del  provvedimento  di  questo  tipo  da  parte   del
Consiglio, oppure infirma il Consiglio dei  motivi  per  cui  non  ha
proposto l'autorizzazione del provvedimento di cui trattasi. 
    2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1, e'  accordata  per  un
periodo massimo di sei anni, con possibilita' di rinnovo  secondo  la
procedura di cui al paragrafo 1. 
    3. La Commissione, qualora ritenga che le esenzioni  o  riduzioni
di  cui  al  paragrafo  1  non  possano  piu'  essere  mantenute,  in
particolare in base a considerazioni  riguardanti  la  concorrenza  o
distorsioni nel funzionamento  del  mercato  interno  o  la  politica
comunitaria in materia di sanita', protezione dell'ambiente,  energia
e  trasporti,  sottopone  appropriate  proposte  al   Consiglio.   Il
Consiglio adotta all'unanimita' una decisione su tali proposte». 
    Poiche'  nella   fattispecie   non   risulta   rilasciato   dalla
Commissione alcuna autorizzazione in base alla citata norma, la norma
agevolativa si pone in contrasto con la citata direttiva 2003/96/CE e
conseguentemente con l'art. 117 comma 1 Cost. 
    Sul fatto che il meccanismo agevolativo viene ad avere un effetto
equivalente ad una riduzione di aliquota dell'accisa,  lo  si  evince
anche dall'art. 6 della direttiva, in  forza  del  quale  «Gli  Stati
membri possono concedere le esenzioni o le riduzioni del  livello  di
tassazione di cui alla presente direttiva: 
    a) direttamente, o 
    b) attraverso un'aliquota d'imposta differenziata, 
    o 
        c) rimborsando totalmente o in parte l'imposta versata». 
    E proprio un analogo meccanismo di rimborso  e'  quello  previsto
dalla disposizione regionale impugnata. 
2) Violazione degli artt. 107 e 108 TFUE  e  dell'art.  117  comma  1
Cost. 
    Come si  e'  evidenziato,  a  norma  dell'art.  2  della  l.r.  i
beneficiari del contributo sono: 
    1) le  persone  fisiche  residenti  nella  regione  intestatarie,
cointestatarie, titolari di  diritto  di  usufrutto  o  locatarie  in
locazione finanziaria o leasing dei mezzi autorizzati  a  beneficiare
della contribuzione per l'acquisto dei carburanti  per  autotrazione,
intendendo con tale termine i  carburanti  utilizzati  per  rifornire
veicoli e motoveicoli; 
    2) i soggetti autorizzati in via permanente  al  rifornimento  di
mezzi intestati alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS) di cui all'articolo 10 del  decreto  legislativo  4  dicembre
1997, n. 460 (Riordino della disciplina  tributaria  degli  enti  non
commerciali  e  delle  organizzazioni  non  lucrative   di   utilita'
sociale), ammesse a beneficiare della  contribuzione  per  l'acquisto
dei carburanti per autotrazione; 
    Orbene,  l'ampia   formulazione   della   norma,   e'   tale   da
ricomprendere nel novero dei destinatari del beneficio anche soggetti
qualificabili come «imprese» ai fini  dell'applicazione  del  diritto
europeo della concorrenza. 
    In particolare usufruiscono dell'agevolazione: 
    a) le imprese individuali; 
    b) gli esercenti le professioni liberali; 
    c) le ONLUS che svolgono anche un'attivita' economica. 
    In relazione a  quest'ultima  categoria  e'  opportuno  ricordare
quanto affermato dalla Corte di giustizia delle Comunita'  europee  a
proposito delle fondazioni bancarie: 
    «122 .... quando una  fondazione  bancaria,  agendo  direttamente
negli ambiti  di  interesse  pubblico  e  utilita'  sociale,  fa  uso
dell'autorizzazione  conferitale   dal   legislatore   nazionale   ad
effettuare  operazioni  finanziarie,   commerciali,   immobiliari   e
mobiliari necessarie o opportune per realizzare gli scopi che le sono
prefissi, essa puo' offrire beni o servizi sul mercato in concorrenza
con  altri  operatori,  ad  esempio  in  settori  come   la   ricerca
scientifica, l'educazione, l'arte o la sanita'. 
    123. In tale  ipotesi,  che  deve  essere  valutata  dal  giudice
nazionale,  la  fondazione  bancaria  deve  essere  considerata  come
un'impresa, in quanto svolge un'attivita'  economica,  nonostante  il
fatto che l'offerta di beni o servizi sia fatta senza scopo di lucro,
poiche' tale offerta si pone in concorrenza con quella  di  operatori
che invece tale scopo perseguono. 
    124. Qualora ne sia affermata la natura di impresa, a  titolo  di
controllo di una societa' bancaria e di ingerenza nella sua  gestione
oppure a titolo di attivita' svolta in  un  settore,  in  particolare
sociale, scientifico o culturale, ad  una  fondazione  bancaria  come
quella  oggetto  della  causa  principale   devono   applicarsi,   di
conseguenza, le norme comunitarie sugli aiuti di Stato». (sentenza 10
gennaio 2006 in causa  C-222/04  Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di
Firenze). 
    Nei confronti dei soggetti suindicata pertanto il  contributo  e'
tale da configurare un aiuto di stato ai sensi degli artt. 107 e  108
TFUE, in base ai quali: 
        Articolo 107 (ex articolo 87 del TCE). 
    1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con
il mercato interno, nella misura in cui  incidano  sugli  scambi  tra
Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse
statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune
produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 
    2. Sono compatibili con il mercato interno: 
    a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori,
a condizione che siano accordati  senza  discriminazioni  determinate
dall'origine dei prodotti; 
    b)  gli  aiuti  destinati  a  ovviare  ai  danni  arrecati  dalle
calamita' naturali oppure da altri eventi eccezionali; 
    c) gli aiuti concessi all'economia di determinate  regioni  della
Repubblica federale di Germania che risentono della  divisione  della
Germania, nella  misura  in  cui  sono  necessari  a  compensare  gli
svantaggi economici provocati da tale  divisione.  Cinque  anni  dopo
l'entrata in  vigore  del  trattato  di  Lisbona,  il  Consiglio,  su
proposta della Commissione, puo' adottare una decisione che abroga la
presente lettera. 
    3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: 
    a) gli aiuti destinati a favorire  lo  sviluppo  economico  delle
regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia
una grave forma di sottoccupazione, nonche' quello delle  regioni  di
cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale,
economica e sociale; 
    b) gli aiuti  destinati  a  promuovere  la  realizzazione  di  un
importante progetto  di  comune  interesse  europeo  oppure  a  porre
rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; 
    c) gli  aiuti  destinati  ad  agevolare  lo  sviluppo  di  talune
attivita' o di talune regioni economiche, sempre che non alterino  le
condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; 
    d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione
del patrimonio, quando non alterino  le  condizioni  degli  scambi  e
della  concorrenza  nell'Unione  in  misura  contraria  all'interesse
comune; 
    e) le altre categorie di aiuti,  determinate  con  decisione  del
Consiglio, su proposta della Commissione. 
        Articolo 108 (ex articolo 88 del TCE). 
    1.  La  Commissione  procede  con  gli  Stati  membri   all'esame
permanente dei regimi  di  aiuti  esistenti  in  questi  Stati.  Essa
propone a questi ultimi le opportune misure  richieste  dal  graduale
sviluppo o dal funzionamento del mercato interno. 
    2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di
presentare le loro osservazioni, constati che un  aiuto  concesso  da
uno Stato, o mediante  fondi  statali,  non  e'  compatibile  con  il
mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale  aiuto  e'
attuato in  modo  abusivo,  decide  che  lo  Stato  interessato  deve
sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. 
    Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione  entro
il  termine  stabilito,  la  Commissione  o  qualsiasi  altro   Stato
interessato puo' adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione
europea, in deroga agli articoli 258 e 259. 
    A richiesta  di  uno  Stato  membro,  il  Consiglio,  deliberando
all'unanimita', puo' decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi
da parte di  questo  Stato,  deve  considerarsi  compatibile  con  il
mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107  o  ai
regolamenti di cui all'articolo 109, quando  circostanze  eccezionali
giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia  iniziato,
nei riguardi di  tale  aiuto,  la  procedura  prevista  dal  presente
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato  rivolta
al Consiglio avra' per effetto di sospendere tale  procedura  fino  a
quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. 
    Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato  entro  tre  mesi
dalla data della richiesta, la Commissione delibera. 
    3. Alla Commissione  sono  comunicati,  in  tempo  utile  perche'
presenti le sue  osservazioni,  i  progetti  diretti  a  istituire  o
modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile  con
il mercato interno a norma dell'articolo 107, la  Commissione  inizia
senza indugio la procedura  prevista  dal  paragrafo  precedente.  Lo
Stato  membro  interessato  non  puo'  dare  esecuzione  alle  misure
progettate prima che tale procedura abbia condotto  a  una  decisione
finale. 
    4.  La  Commissione  puo'  adottare  regolamenti  concernenti  le
categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio  ha  stabilito,
conformemente all'articolo 109, che possono essere  dispensate  dalla
procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 
    In  particolare  non  risulta  che  sia  stata  effettuata   alla
Commissione la comunicazione di cui al citato art. 108  par.  3,  ne'
l'esistenza di  alcuna  autorizzazione  da  parte  della  Commissione
stesa, ne' che il beneficio sia  contenuto  nei  limiti  quantitativi
(c.d. de minimis) previsto dai regolamenti di esenzione. 
    In conclusione, poiche' con la disposizione impugnata la  Regione
ha concesso (anche) a soggetti qualificabili come «imprese»  ai  fini
delle regole di concorrenza nell'UE,  agevolazioni  mediante  risorse
pubbliche a condizione che gli stessi siano residenti nel  territorio
regionale, ha in sostanza  deliberato  la  concessione  di  aiuti  di
Stato. 
    Cio'  comportava  la  necessita'  di  chiedere  previamente  alla
Commissione europea l'autorizzazione prevista dall'art.  107  par.  3
del TFUE; in mancanza gli aiuti sono da qualificarsi come illegali  e
la l.r. che li ha istituiti  e'  da  ritenersi  incostituzionale  per
violazione dell'art. 127 comma 1 Cost. 
    Non appare da ultimo superfluo ricordare che in base all'art.  26
par.  2  della  citata  direttiva  2003/96/CE  «I  provvedimenti   di
esenzione o riduzione  fiscale,  differenziazione  delle  aliquote  e
rimborso  d'imposta  ai  sensi  della  presente  direttiva,   possono
configurarsi come aiuti di Stato e, in tal caso, sono  da  notificare
alla Commissione, conformemente  all'articolo  88,  paragrafo  3  del
trattato». 
    In materia si e' anche pronunciata la Corte  di  Giustizia  delle
Comunita' Europee affermando che «Puo' essere considerato un aiuto di
Stato la tariffa, a favore di una categoria  d'imprese,  relativa  ad
una fonte d'energia che sia inferiore  a  quella  che  sarebbe  stata
normalmente stabilita, qualora essa, adottata da un ente  che  agisce
sotto il controllo e secondo le direttive delle pubbliche  autorita',
possa essere attribuita allo Stato membro il quale, a  differenza  di
un operatore economico ordinario, si serve dei suoi  poteri  per  far
fruire  i  consumatori  di  energia  di  un   vantaggio   pecuniario,
rinunziando all'utile che potrebbe normalmente  trarne»  (sentenza  2
febbraio 1988 in cause riunite C-67/85 ed altre). 
3) Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. a) Cost. 
    L'art. 117 Cost. e' altresi'  violato  sotto  altro  profilo,  in
quanto  non  rispettando   i   vincoli   derivanti   dall'ordinamento
comunitario, la Regione ha invaso la competenza esclusiva dello Stato
in materia di rapporti tra lo Stato e  l'Unione  europea  di  cui  al
comma 2, lett. a) dello stesso art. 117.